Asta giudiziaria

L'asta giudiziaria è sempre conseguenza del mancato pagamento di un debito da parte del proprietario di un immobile. Al fine di rimborsare uno o più creditori, si mette il patrimonio immobiliare all'asta. Tecnicamente, si parla di ordinanza di vendita da parte del giudice incaricato.

Come primo passo, il giudice nomina un perito. Compito del perito è preparare un quadro completo della situazione dell'immobile, fissando il prezzo di partenza dell'asta e descrivendone le parti e la situazione abitativa.

 

asta giudiziaria

 

L'asta può avvenire secondo due modalità: senza incanto o con incanto.

In presenza di un'asta senza incanto:

  • nell'ipotesi in cui nessuno presenti un'offerta, il giudice ordinerà un secondo tentativo di vendita a prezzo ribassato;
  • nell'ìpotesi in cui un solo soggetto presenti un'offerta, questa sarà ritenuta valida se non inferiore ad un quarto del prezzo di partenza;
  • nell'ipotesi in cui più di un soggetto presenti un'offerta, si passerà alla modalità asta con incanto prendendo come prezzo di partenza quello del miglior offerente.

In presenza di un'asta con incanto, i partecipanti fanno offerte al rialzo partendo da una base d'asta fissata dal giudice secondo incrementi monetari sempre fissati dal giudice. Contrariamente a quello che si potrebbe immaginare, la chiusura di un'asta non coincide con l'aggiudicazione dell'immobile. I soggetti non vincitori hanno infatti 10 giorni di tempo per presentare un'offerta superiore di almeno un quinto rispetto all'offerta vincitrice. Se lo fanno, verrà organizzata una nuova asta con incanto. Questa successione di asta-aggiudicazione-offerta-nuova asta troverà una fine nel momento in cui il prezzo di aggiudicazione di un'asta sarà ritenuto congruo e di conseguenza non darà luogo a nuove offerte.

 

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